Scampato il pericolo di un'ulteriore penalizzazione

 

Il TFN dichiara inammissibile il deferimento della Procura Federale che aveva chiesto un'ulteriore punto di penalizzazione.

Di seguito, pubblichiamo il testo integrale del comunicato attraverso cui il Tribunale Federale Nazionale rende nota la (dichiarata) inammissibilità del deferimento disposto lo scorso 26 Novembre dalla Procura Federale per le irregolarità poste in essere da Pablo Cosentino, all’epoca dei fatti ad del Catania. La Procura aveva chiesto l’irrogazione di un'ulteriore punto di penalizzazione, oltre ad un’ammenda di € 500,00, ma l’organo giudicante ha accolto la tesi difensiva della società etnea, basata sostanzialmente sul fatto che ai fini della responsabilità diretta è necessario che venga prima accertata una responsabilità dello stesso ex ad, che peraltro sarà giudicato nell’ambito di un altro procedimento.

Comunicato ufficiale FIGC
Letti gli atti;
visto il deferimento disposto in data 26 novembre 2015 dalla Procura federale nei confronti
della Società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal Sig. Pablo Gustavo
Cosentino (nei cui confronti si procede separatamente), all’epoca dei fatti legale
rappresentante pro-tempore della Società, della violazione di cui all’art. 10, comma 3,
CGS in relazione al titolo I) paragrafo I) lettera c) punto 1) del C.U. n. 238/A del 27 aprile
2015 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie B entro il termine del 25 giugno 2015 la dichiarazione attestante
l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2015 ai propri
tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo
Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott. Giuseppe Chinè il quale ha
concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l’irrogazione
della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella
corrente stagione sportiva, oltre ad un’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
Ascoltato il legale della Società deferita il quale ha ribadito quanto esposto nella propria
memoria di costituzione in giudizio con la quale in via principale ha chiesto la
inammissibilità, irricevibilità e/o la improcedibilità del deferimento perché riguardante la
sola posizione della Società in assenza di qualsivoglia evocazione in giudizio del suo
legale rappresentante ed in subordine di aggiornare la causa a nuovo ruolo in attesa della
definizione della procedura disciplinare a carico del Cosentino.
Rilevato che la Procura federale ha ritenuto che le condotte contestate sono ascrivibili al
Sig. Cosentino ma che quest’ultimo sarà giudicato nell’ambito di altro procedimento
avendo disposto lo stralcio della posizione del Cosentino con provvedimento addirittura
anteriore al deferimento oggi in discussione.
Rilevato, altresì, che, come confermato nel corso dell’udienza, la Procura federale non ha
nemmeno comunicato la conclusione delle indagini al Dott. Cosentino, non avendo
neppure tentato di perfezionare alcuna notifica nei confronti di quest’ultimo, sicché il
procedimento attivato nei confronti del Calcio Catania per responsabilità diretta appare
privo di una fase essenziale.
Valutato dunque che la procedura adottata dalla Procura federale appare inammissibile
giacché una decisione sulla responsabilità diretta del Calcio Catania appare
necessariamente subordinata all’accertamento di una responsabilità imputabile al Sig.
Cosentino.
Considerato che il giudizio non può essere aggiornato a nuovo ruolo mancando allo stato
un elemento essenziale per poter procedere al deferimento del Calcio Catania per
responsabilità diretta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il deferimento disposto dalla Procura federale.