La CFA rinvia il ricorso avverso la penalizzazione per illecito amministrativo

 

Decisione rinviata per la pendenza del procedimento in primo grado riguardante il secondo deferimento per illecito amministrativo.

Il ricorso proposto dal Catania avverso i 2 punti di penalizzazione inflitti dalla Procura Federale a inizio Novembre per le irregolarità riscontrate dalla CO.VI.SO.C. (responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dall’allora Amministratore Unico Carmelo Milazzo ”per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000 nei termini stabiliti dalla normativa federale” nonché “per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di aprile 2015”) è stato rinviato dalla Corte Federale d’Appello in virtù della pendenza del procedimento in primo grado riguardante il secondo deferimento per illecito amministrativo disposto nei confronti del Catania a fine Novembre (responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dall’allora ad Pablo Cosentino ”per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 25 giugno 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”). Conseguentemente i due procedimenti, le relative decisioni e gli eventuali ricorsi verranno trattati unitariamente.

Di seguito, riportiamo il testo integrale pubblicato sul sito della FIGC:

Ricorso CALCIO CATANIA S.P.A.
avverso le sanzioni:
- penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016;
- ammenda di € 500,00, inflitte alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art.10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 - nota n. 2995/39pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)
RINVIA d’ufficio per pendenza procedimento in primo grado.
Ricorso sig. MILAZZO CARMELO ANTONIO
avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) e punto 5) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2015/2016 della società Calcio Catania Spa- nota n.2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)
RINVIA d’ufficio per pendenza procedimento in primo grado.