Catania Servizi, accolto parzialmente il sequestro conservativo: gli scenari

 

Analisi delle norme che regolano l'esecuzione del provvedimento. La fase cautelare si concluderà in tempi celeri.

Come anticipato stamane dai colleghi di Unica Sport, il Tribunale di Catania ha accolto parzialmente la richiesta di sequestro conservativo, avanzata dalla curatela fallimentare della Catania Servizi nei confronti del Calcio Catania e dei suoi amministratori. Accoglimento parziale in quanto, a fronte di una richiesta di sequestro (nei confronti del Catania) di una somma che si aggirava intorno ai 3 milioni di euro, il Tribunale ha autorizzato il sequestro sino alla concorrenza di 1,9 milioni di euro. Sequestro autorizzato anche nei confronti degli altri amministratori coinvolti (Lo Monaco, Franco, Astorina, Franchina), ad eccezione dell'ing. Di Natale e dell'attuale amministratore unico del Catania Nico Le Mura.

Di seguito, il dispositivo, riportato dai colleghi della redazione di Catanista:

Visti gli artt. 671, 669 bis e ss. c.p.c.;

autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili o somme e cose a questi dovute da terzi, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, in favore del Fallimento Calcio Catania Servizi S.r.l. in liquidazione:

nei confronti di Calcio Catania S.p.A. sino alla concorrenza della somma di euro 1.910.000,00;

nei confronti di Lo Monaco Pietro sino alla concorrenza della somma di euro 1.222.000,00;

nei confronti di Franco Davide sino alla concorrenza della somma di euro 1.222.000,00;

nei confronti di Astorina Giovanni Luca sino alla concorrenza della somma di euro 635.615,00;

nei confronti di Franchina Giuseppe sino alla concorrenza della somma di euro 693.350,00;

Rigetta il ricorso nei confronti di Di Natale Giuseppe e Le Mura Nicola
.

Gli scenari
E adesso? E' la domanda che si pongono in molti. La conseguenza dell'accoglimento della richiesta di sequestro conservativo l'avevamo già spiegata nel nostro precedente approfondimento e la riportiamo per comodità anche qui: in primo luogo la curatela della Catania Servizi ha 30 giorni di tempo per mettere in esecuzione il provvedimento, a pena di inefficacia (art. 675 c.p.c.).

La legge ammette due modalità di esecuzione: sui beni mobili e sui crediti (art. 678 c.p.c.) e sui beni immobili (art. 679 c.p.c.). La scorsa volta abbiamo esaminato ciò che accade qualora il sequestro conservativo venga eseguito sui crediti: dal momento dell'esecuzione e finché non intervenga la sentenza di merito, il Catania non potrebbe disporre delle somme disponibili fino alla concorrenza del valore sequestrato. Quindi, nel caso di specie, gli amministratori del club per poter operare e portare avanti l'ordinario (pagamento stipendi, spese di gestione, ecc.) dovrebbero avere una disponibilità di cassa superiore alla somma di 1,9 milioni di euro.

Il collega Alessandro Vagliasindi, su Repubblica, ha invece prospettato la seconda via, cioè che la curatela possa eseguire il sequestro sugli immobili di proprietà del Catania, apponendo un vincolo patrimoniale sugli stessi. Se così fosse ci sarebbe un impatto meno immediato sull'ordinaria gestione della società, non intaccando direttamente i conti del club. Ovviamente, le stesse modalità esecutive potranno essere adottate dalla curatela fallimentare della Catania Servizi nei confronti degli altri amministratori nei cui confronti la richiesta di sequestro è stata accolta, nella misura riportata sul dispositivo.

Lo stesso Vagliasindi anticipa che è intenzione del Catania proporre reclamo avverso l'odierna ordinanza. Si tratta del rimedio previsto dalla legge in questi casi (e regolato dall'art. 669 terdecies c.p.c.). Se qualcuno pensa che il reclamo possa "allungare il brodo", si sbaglia di grosso. In primo luogo, il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; la sospensione può essere disposta solo dal Tribunale se, per motivi sopravvenuti, il provvedimento arrechi grave danno al debitore. Ma quel che più conta sono i termini indicati nella norma richiamata: il reclamo va proposto entro 15 giorni ed il Tribunale si pronuncia non oltre 20 giorni dal deposito dello stesso, emanando un'ordinanza non impugnabile (e quindi inattaccabile fino alla pronuncia di merito) con la quale può confermare, modificare o revocare il provvedimento di sequestro. Quindi entro un mese o poco più al massimo, si avrà la parola fine sulla fase cautelare di questo procedimento.

Per completezza occorre evidenziare che l'art. 684 c.p.c. prevede la possibilità di revoca del sequestro conservativo, subordinandola però alla condizione che il debitore presti idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle beni sequestrati.