Nuovo deferimento per il Catania: contestata responsabilità oggettiva

Delli Carri e Pulvirenti

Delli Carri e Pulvirenti 

Società deferita insieme a Delli Carri e Impelizzeri per le condotte poste in essere dall’ex ds.

Prima di riportare il comunicato e, di seguito, il testo integrale del nuovo deferimento che coinvolge il Catania, ricordiamo ai nostri lettori che i destinatari del primo deferimento erano stati Antonino Pulvirenti, Pablo Cosentino, Piero Di Luzio, Fernando Arbotti e il Catania (per responsabilità diretta e oggettiva). Stavolta, dopo gli atti di indagine della Procura di Catania e l’attività istruttoria in sede disciplinare, tocca a Daniele Delli Carri e Giovanni Impellizzeri, mentre il Catania è coinvolto a titolo di responsabilità oggettiva (per le condotte poste in essere da Delli Carri che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di ds della società). Come si evince dal testo del deferimento, si tratta, comunque, di fatti sui quali il Catania è stato già giudicato, ragion per cui la società non dovrebbe rischiare ulteriori penalizzazioni.

Comunicato FIGC
Esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare Daniele Delli Carri, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Calcio Catania, nonché allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, Giovanni Luca Impellizzeri all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico e il Catania.

Testo integrale deferimento
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catania ed espletata l’attività istruttoria in sede
disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- DELLI CARRI Daniele, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Calcio
Catania S.p.A., nonché allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico sospeso e
iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- IMPELLIZZERI Giovanni Luca, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’Albo del
Settore Tecnico,
per rispondere:
TUTTI
1A) della violazione di cui all'art. 9 C.G.S., perché in numero superiore a tre, si
associavano tra di loro e con PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Gustavo Pablo, DI
LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia Sportiva e con ARBOTTI Fernando
Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva e con altri soggetti non
tesserati, segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di
compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di
commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7
CGS ed effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte
finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare del campionato di calcio
di serie B, nel quale era impegnata la società Calcio Catania S.p.A., mediante dazioni di
denaro costituente il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante
scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito
con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli predeterminata. In particolare,
PULVIRENTI Antonino in qualità di capo e promotore, DELLI CARRI Daniele e ARBOTTI
Fernando Antonio, in concorso con DI LUZIO e M., con il ruolo di organizzatori,
IMPELLIZZERI Giovanni Luca con il ruolo di finanziatore, COSENTINO Pablo Gustavo in
qualità di partecipe.
Con l'aggravante ex art. 9 comma 2 C.G.S. per DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI
Giovanni Luca, quali promotori e gestori dell'associazione.
1B) per la società calcio CATANIA, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., la responsabilità
oggettiva per i comportamenti posti in essere dal DELLI CARRI Daniele, condotte tutte
descritte nel capo che precede.
2) - gara Catania-Avellino del 29/03/2015 - s. s. 2014/2015 campionato di serie B.
risultato finale 1 – 0
2A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell'art. 7,
commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli
indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino,
COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia
Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B CATANIA-AVELLINO disputata il 29 marzo 2015 e terminata con
il risultato di 1-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori dell’AVELLINO allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento
o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione
o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da
quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo
la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella dell’Avellino.
Per tutti, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
2B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4,
CGS, la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI
Daniele e, ai sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per
le condotte poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e
allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in
corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
3) - VARESE-CATANIA del 2/04/2015 - s. s. 2014/2015 Campionato di Serie B.
Risultato Finale 0-3
3A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell'art. 7,
commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli
indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino,
COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dai Organi della Giustizia
Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali,- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B VARESE - CATANIA disputata il 2 aprile 2015 e terminata con il
risultato di 0-3, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori del VARESE allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o
nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o
accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione
degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente
al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della
squadra del Catania ai danni di quella del VARESE.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
3B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4,
la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai
sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte
poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
3C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato
dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6
del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e
comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara
VARESE-CATANIA del 2 aprile 2015.
4) - CATANIA–TRAPANI dell’11/04/2015 - s. s. 2014/2015 Campionato di Serie B.
Risultato Finale 4-1
4A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell'art. 7,
commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli
indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino,
COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia
Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B CATANIA-TRAPANI disputata l’11 aprile 2015 e terminata con il
risultato di 4-1, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori del TRAPANI allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento
o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione
o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da
quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo
la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella del Trapani.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
4B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4,
la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai
sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte
poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
4C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato
dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6
del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e
comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara
CATANIA-TRAPANI dell’11 aprile 2015.
5) - LATINA-CATANIA del 19 aprile 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del
campionato di serie B terminata 1-2
5A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell'art. 7,
commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli
indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino,
COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia
Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B LATINA-CATANIA disputata il 19 aprile 2015 e terminata con il
risultato di 1-2, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori del LATINA allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o
nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o
accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione
degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente
al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della
squadra del Catania ai danni di quella del Latina.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
5B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4,
la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai
sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte
poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
5C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato
dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6
del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e
comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara
LATINA-CATANIA del 19 aprile 2015.
6) - CATANIA-TERNANA del 24 aprile 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del
campionato di serie B terminata 2-0
6A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell'art. 7,
commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli
indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino,
COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia
Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con
il risultato di 2-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori della TERNANA allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente
accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da
quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo
la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella della TERNANA.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
6B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4,
la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai
sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte
poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
6C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato
dagli Organi della Giustizia Sportiva, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6
del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e
comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara
CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con il risultato di 2-0.
7) - CATANIA-LIVORNO del 2 maggio 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del
campionato di serie B terminata 1-1
7A) DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca della violazione dell'art. 7,
commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli
indicati al primo capo di incolpazione, in concorso tra loro e con PULVIRENTI Antonino,
COSENTINO Gustavo Pablo, DI LUZIO Pietro, già giudicati dagli Organi della Giustizia
Sportiva e con ARBOTTI Fernando Antonio, già deferito innanzi agli Organi della Giustizia
Sportiva e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B CATANIA-LIVORNO disputata il 2 maggio 2015 e terminata con
il risultato di 1-1, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori della LIVORNO allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente
accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata a raggiungere un risultato diverso da
quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
7B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt.4, comma 2 e 7, comma 4,
la responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai
sensi degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte
poste in essere da IMPELLIZZERI Giovanni e da altri soggetti non tesserati e allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
7C) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, in concorso con PULVIRENTI Antonino, già giudicato
dal TNF nella seduta dell'11 agosto, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del
CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque
avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse, relative alla gara CATANIALIVORNO
disputata il 2 maggio 2015 e terminata con il risultato di 1-1.
8) - MESSINA – ISCHIA ISOLA VERDE DEL 18/04/2015 - S. S. 2014/2015
CAMPIONATO DI LEGA PRO.
8A) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del
CGS, avendo il medesimo posto in essere un’illecita attività conoscitiva finalizzata a
scommettere, direttamente o per interposta persona, sulla gara MESSINA – ISCHIA
ISOLA VERDE del 18.04.2015, previa verifica della predeterminazione del risultato e
avendo il medesimo effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla medesima gara.
8B) IMPELLIZZERI Giovanni Luca ,della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di
Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura
Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara MESSINA-ISCHIA ISOLA
VERDE del 18/04/2015.