FIGC: deferite Catania e Siena per violazioni CO.VI.SO.C.

 

Il deferimento fa riferimento al mancato pagamento degli emolumenti entro il termine del 15 Luglio 2020

A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C. - si legge nel testo diffuso sul sito della FIGC -, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania (Serie C), Giovanni Luca Rosario Astorina, e la presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Robur Siena (Serie D), Anna Durio, per il mancato pagamento entro la data del 15 luglio 2020 degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 (nel caso del Catania anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2020) e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Le due società sono state deferite a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per il comportamento posto in essere dai rispettivi dirigenti.

Cosa aveva previsto la Figc
Di seguito, quanto disposto nei mesi scorsi dalla Figc, proprio in relazione al pagamento degli stipendi in oggetto:

"a) le società professionistiche, entro il 15 luglio 2020, devono assolvere il pagamento degli emolumenti netti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e per quelle precedenti, ove non ancora soddisfatte, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 42.477,00 per la Serie A, euro 28.783,00 per la Serie B ed euro 26.644,00 per la Serie C;
b) l’inosservanza del suddetto adempimento, entro il termine del 15 luglio 2020, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, di almeno 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021;
c) ai fini dell’esonero dall’adempimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) e quindi dell’esclusione dalla sanzione rileveranno soltanto: a) la pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità del credito; b) l’avvenuta corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni, fatto salvo l’obbligo di assolvere al pagamento degli emolumenti netti per il periodo escluso dal trattamento statale; c) eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti."