Squalifica per Marchese e Legrottaglie

Gervasoni giallo a Legrottaglie

Gervasoni giallo a Legrottaglie 

Sono stati resi noti i provvedimenti decisi dal Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel dopo la 9ª giornata del campionato di Serie A. Squalificati Marchese e Legrottaglie, ammonizione con diffida al Presidente Pulvirenti e euro 7000 di multa alla societa' per i soliti petardi e per la presenza di persona non autorizzata a bordo campo.

Sono stati resi noti i provvedimenti decisi dal Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel dopo la 9ª giornata del campionato di Serie A. Sono in tutto 12 i calciatori squalificati che salteranno il turno infrasettimanale che si giocherà fra domani e giovedì.

Si tratta di Tachtsidis della Roma, Sansone del Torino, con ammenda di 2.000 euro, Hernanes e Ledesma della Lazio, Marchese e Legrottaglie del Catania, Cigarini e Peluso dell'Atalanta, Vacek del Chievo Verona, Diamanti del Bologna, Juan Jesus dell'Inter e Vidal della Juventus.

Attese le decisioni del giudice nei confronti del presidente Pulvirenti che ha combinato un'ammonizione con diffida per avere, al 25° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, rivolgendo un ironico apprezzamento al Direttore di gara e omettendo, dopo il consequenziale allontanamento, di uscire dal recinto di giuoco fino al termine della gara; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dai collaboratori della Procura federale.

stessa pena per FENUCCI Claudio (Roma): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato
l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendo loro un'espressione irriguardosa.


Provvedimenti sono stati presi anche nei confronti di alcune società fra cui quella rossazzurra:

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo,
indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori e grida costituenti espressione di
discriminazione razziale; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di
giuoco due fumogeni; per avere infine, al termine della gara, indirizzato sul terreno di giuoco un
raggio laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettera b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; per avere inoltre omesso
di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al termine della gara,
rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n.
1 lettere b) ed e) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.


Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art.
14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, all'inizio della
gara, rivolto agli Ufficiali di gara cori insultanti.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
del secondo tempo, rivolto un coro insultante nei confronti del Presidente di altra Società.