Giud. Sportivo: Squalificato Barrientos, ammenda al Catania

Sono state rese note le decisione del giudice sportivo Tosel a riguardo della prima giornata di ritorno del campionato di serie A Tim, una giornata di squalifica per Barrientos e una ammenda al Catania di 3.000 euro per un fumogeno gettato in campo. Il giudice non ha ritenuto di dar seguito alla richiesta di prova tv da parte della procura contro Spolli, in quanto lo stesso dopo aver acquisito le immagini e interpellato l'arbitro dell'incontro Catania-Fiorentina Banti è stato messo a conoscenza che il duro contatto fra Spolli e Matos è stato da lui visto e valutato di natura del tutto accidentale.

Calciatori Squalificati

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00

IBARBO GUERRERO Segundo Victor (Cagliari): per avere, al 47° del secondo tempo, in
azione di giuoco, nel divincolarsi da una trattenuta, colpito intenzionalmente un calciatore
avversario con una gomitata al corpo.

Squalifica per una giornata effettiva di gara

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.

ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Ottava sanzione).


CHIELLINI Giorgio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).

FERNANDEZ Federico (Napoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).

LUCARELLI Alessandro (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Ottava sanzione).

Sanzioni a Società

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 15°e 16° del primo
tempo, indirizzato verso i calciatori della squadra avversaria alcuni fasci di luce-laser; per avere
inoltre i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed
un bengala; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per
avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza;
per avere infine, nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in
seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del
Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai
collaboratori della Procura federale.

lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Squalifica ad allenatori



Squalifica per una giornata effettiva di gara

BALLARDINI Davide (Bologna): per avere, al 26° del primo tempo, proferito un'espressione
blasfema (art. 19 n. 3 CGS); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.