Aggiornato: Oct 31, 2006

Giudice Sportivo: due giornate a Mascara


In relazione alle gare del nono turno di Serie A, queste sono le decisioni del Giudice Sportivo:

Per due giornate:
MUNTARI Sulley Ali (Udinese)
COPPOLA Carmine (Messina)
MASCARA Giuseppe (Catania): per avere, al 7° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con un gomito al volto un avversario, senza cagionare conseguenze lesive.

Per una giornata:
MATERAZZI Marco (Inter)
CORVIA Daniele (Siena)
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)
LORIA Simone (Atalanta)
PESCE Simone (Ascoli)
ZENONI Damiano (Sampdoria)

Le ammende alle società:

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corsodella gara, nel proprio settore, acceso complessivamente due bengala e due fumogeni; lanciato sul terreno, nel recinto di giuoco e nel settore avversario, complessivamente nove bottigliette; recidiva; al termine della gara, al rientro delle squadre negli spogliatoi, intonato un coro, protrattosi per circa quindici secondi, costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, attardatosi sul terreno di giuoco. (art. 9 bis commi 1 e 3 CGS).

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco bottigliette semipiene; a fine gara, lanciato due bottigliette in direzione dell'Arbitro, senza colpirlo; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; lanciato, al 14° del secondo tempo, un petardo nel settore avversario; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore e, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi bengala; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, all'inizio della ripresa del giuoco, acceso nel proprio settore un bengala; lanciato sul terreno di giuoco, all'11° del secondo tempo, complessivamente sette bottigliette; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente nove fumogeni; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00
: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, acceso nel proprio settore due fumogeni, costringendo l'Arbitro a ritardare di un minuto l'inizio della gara per la ridotta visibilità; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso nel proprio settore un fumogeno e lanciato sul terreno di giuoco, al 49° del secondo tempo, due bottigliette di plastica vuote; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00
: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.


F.G.

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