Giarre: il Tar del Lazio respinge le richieste dei gialloblu

 

Il Tar Lazio, all'esito dell'udienza del 7 settembre, ha respinto le richieste cautelari del Giarre con provvedimento n. 5604 pubblicato oggi (che alleghiamo in calce all'articolo).

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Il ricorso al Tar si era reso necessario per impugnare la delibera del Consiglio di Lega che aveva condannato il club gialloblu all'esclusione dalla massima categoria dilettan­tistica, per la mancata produzione delle liberatorie, riguardanti alcuni tesserati e per il mancato incasso, da parte dei medesimi calciatori, dei bonifici bancari allegati dalla società a supporto del ricorso. Inevitabilmente la decisione influirà sull'intero Girone I in cui milita anche il Catania SSD.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI 

La composizione definitiva del girone I per la stagione 2022/2023 dovrebbe dunque essere la seguente: Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Marignlianese, Vibonese. Il via è previsto il 18 settembre. Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. La seconda giornata si disputerà il 28 settembre, di mercoledì, per evitare la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche.

I raggruppamenti a 20 squadre osserveranno invece altri quattro turni (per un totale di sei): 21 settembre e 5 ottobre nel corso del girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno.

Fissati, infine, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d'inizio sarà alle ore 16.

L'ORDINANZA DEL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9540 del 2022, proposto da


-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;


contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Lega Nazionale Dilettanti -L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI - non costituito in giudizio;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della deliberazione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 3 agosto 2022 di non accoglimento del ricorso proposto dalla -OMISSIS-e del presupposto parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. – di data e tenore sconosciuto – come da Comunicato Ufficiale n. 51 del 4 agosto 2022;

b) del parere della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (Co.Vi.So.D) di cui alla nota del 19 luglio 2022, di esito negativo dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione presentata -OMISSIS- al campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2022-2023;

c) per quanto occorrer possa, dei Comunicati Ufficiali nn. 62 e 63 del 10 giugno 2022, recanti disposizione per l'ammissione e l'iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione 2022/2023;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa comunque ledere la sfera giuridico - patrimoniale della ricorrente;

e per l'accertamento

del diritto dell'-OMISSIS- all'ammissione al campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2022-2023 e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti -L.N.D.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla ricorrente, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso;

rilevato, in particolare:

- che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. nr. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280;

- che, in ogni caso, il comunicato ufficiale nr. 63 indica chiaramente, tra gli adempimenti relativi all’iscrizione, la presentazione delle dichiarazioni liberatorie e/o copia della contabile del bonifico bancario e copia documento d’identità attestanti il pagamento a tutto il 31 maggio 2022 dei rimborsi a calciatori e allenatori, adempimento da eseguire “entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2022”;

- che il mancato rispetto di tale termine perentorio appare costituire giustificato motivo di esclusione, avuto riguardo a quanto ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale in relazione ai termini previsti per gli adempimenti preliminari alle iscrizioni ai campionati di calcio, la cui perentorietà (nel caso di specie peraltro espressamente indicata) si fonda sulle esigenze organizzative delle federazioni, relative al regolare svolgimento dei campionati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12/10/2006, n. 6083; TAR Lazio Sez. 1 ter, sent. n. 7529/19) e subordinate al rispetto del principio della par condicio delle società partecipanti (cfr. TAR Lazio, sez. 1 ter, nr. 9516/2022);

- che nel caso di specie, il mancato rispetto del termine, dovuto a problematiche riferite a disguidi/ritardi contabili della banca di cui la società ha inteso servirsi, non integra un errore scusabile e non giustifica la rimessione in termini, avuto riguardo al generale canone di autoresponsabilità nella scelta dell’istituto bancario di fiducia;

ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

Respinge l’istanza di misure cautelari;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati: 

 

Concetta Anastasi, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore