Tar: ricorso inammissibile, nessun risarcimento al Catania per la querelle ripescaggi

Fonte: Il Quotidiano della PA.it

Fonte: Il Quotidiano della PA.it 

Respinto il ricorso del Catania: secondo il Tar la penalizzazione subita nel 2016/17 avrebbe precluso in ogni caso il ripescaggio.

Di seguito, il testo integrale della sentenza del Tar del Lazio, depositata oggi, sul ricorso proposto dal Catania avverso i provvedimenti della Figc che, la scorsa estate, avevano inibito agli etnei l'accesso al ripescaggio in Serie B.

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10417 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Calcio Catania S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gitto e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, v.le XX Settembre n. 28;
contro

- Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNB), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
- C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama 58;
nei confronti

- Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Robur Siena S.p.A. non costituiti in giudizio;
- FC Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;
per l'annullamento

A) con il ricorso introduttivo del giudizio:

- della decisione prot. n. 00676/18 dell'11.09.2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ed ove occorra:

-delle delibere 47, 48 e 49 assunte in data 13 Agosto 2018 dal Commissario straordinario della FIGC;

-delle delibere assunte dall'assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018 inerenti il blocco dei ripescaggi;

- del calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10 del 14.08.2018;

B) con i motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2018:

-della decisione resa dalla Corte Federale d'appello a Sezioni Unite, comunicato ufficiale 40/CFA, pubblicata il 25 ottobre 2018 con la quale il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Calcio Catania S.p.a. avverso la sentenza resa dal Tribunale Federale Nazionale – sez. Disciplinare, comunicato ufficiale n. 22/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019), pubblicata il 01/10/2018;

-della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – sez. Disciplinare, comunicato ufficiale n. 22/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019), pubblicata il 01/10/2018, sul ricorso proposto dalla Calcio Catania S.p.a. avverso i seguenti provvedimenti:

- della delibera n. 47 assunta in data 13 agosto 2018 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona del Commissario Straordinario pubblicata in pari data (non recante la sottoscrizione del Segretario della F.l.G.C.) con la quale la predetta F.I.G.C. ha disposto di emanare il terzo comma dell'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- della delibera n. 48 assunta in data 13 agosto 2018 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona del Commissario Straordinario pubblicata in pari data (non recante la sottoscrizione del Segretario della F.1.G.C.), con la quale la predetta F.I.G.C. ha disposto di annullare le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018 e di modificare con effetto immediato, l'art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22;

- della delibera n. 49 assunta in data 13 agosto 2018 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona del Commissario Straordinario, pubblicata in pari data (non recante la sottoscrizione del Segretario della F.l.G.C.), con la quale la predetta F.I.G.C. ha disposto di non procedere all'integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019;

- del calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con il C.U. N. 10 del 14 agosto 2018;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni,

nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla Calcio Catania S.p.a. nonché del danno non patrimoniale quale conseguenza della lesione all'immagine, decoro ed onore della società.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNB), della FC Pro Vercelli 1892 S.r.l. e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, per le parti, gli avv. Tedeschini e Gitto per la società ricorrente, l’avv. Angeletti per il CONI, gli avv. Presutti e Laudani per la LNB, gli avv. Medugno, Mazzarelli e Viglione per la FIGC e l’avv. Tortorella per la FC Pro Vercelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La vicenda riguarda la decisione del Commissario straordinario della FIGC, adottata in data 13 agosto 2018 (con delibere nn. 47, 48 e 49), di prevedere per il campionato di serie B 2018/2019 la partecipazione di sole 19 squadre invece delle 22 previste per il campionato precedente e, di conseguenza, di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico di cui al comunicato ufficiale n. 18 del 18 luglio 2018.

Avverso tale decisione, alcune società di calcio (Ternana e Pro Vercelli) hanno proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI mentre la società ricorrente ha avviato analoga iniziativa dinanzi al Tribunale federale nazionale della FIGC; in ogni caso, la società Catania, nell’ambito del ricorso proposto dalla Ternana calcio dinanzi al Collegio di garanzia del CONI, ha depositato una memoria di costituzione in vista della discussione prevista per l’11 settembre 2018. A sua volta, il Tribunale federale nazionale della FIGC fissava la discussione sul ricorso presentato dalla società ricorrente alla data del 28 settembre 2018.

Il Collegio di garanzia del CONI, nella seduta dell’11 settembre 2018, con decisione n. 676, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalle predette società, dichiarando competente al riguardo il Tribunale federale nazionale della FIGC.

Ciò premesso, con il ricorso introduttivo del giudizio, la società Catania Calcio ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, la predetta decisione del Collegio di Garanzia n. 676 dell’11 settembre 2018, nonché tutti gli atti adottati dal Commissario straordinario della FIGC che avevano portato alla riduzione delle squadre partecipanti al campionato di serie B da 22 a 19.

Al riguardo, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi di censura:

- violazione del principio del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa in quanto il Collegio di Garanzia del CONI ha posto a fondamento della decisione assunta una questione di rito (ovvero la competenza a giudicare degli organi federali della FIGC), senza previamente avvertire le parti di tale possibile esito;

- mancato coinvolgimento da parte del commissario straordinario della FIGC di tutte le Leghe interessate di serie A e C nella scelta di procedere alla riduzione delle squadre partecipanti al campionato di serie B, per la ripercussione che una tale decisione avrebbe avuto nei confronti dell’organizzazione di quei campionati;

- violazione del principio di affidamento in quanto l’art. 50 delle NOIF (poi modificato dal commissario straordinario della FIGC) prevedeva, proprio a tutela del predetto principio, che tutte le modifiche riguardanti l’ordinamento dei campionati sarebbe entrato in vigore dalla seconda stagione successiva a quella di adozione;

- difetto di motivazione delle deliberazioni impugnate, il che non ha consentito di verificare se vi sia stato un corretto uso del potere discrezionale da parte della Federazione; a ciò si aggiunga una contraddittorietà nei comportamenti in quanto, dapprima, è stato emesso un comunicato per l’integrazione delle vacanze createsi nel campionato di serie B (in seguito alle esclusioni delle società Bari, Avellino e Cesena) e, dopo, è stato ridotto il format a 19 squadre dalle iniziali 22;

- nullità delle deliberazioni impugnate pubblicate in data 13 agosto 2018 in quanto prive della sottoscrizione del Segretario della FIGC.

Si sono costituite in giudizio la FIGC, la Lega nazionale di serie B (anche LNB) e la società Pro Vercelli, per resistere al ricorso; in particolare, la FIGC ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per la sussistenza del vincolo della pregiudiziale sportiva (avendo il Collegio di Garanzia rimesso le parti agli organi federali della FIGC) e per il fatto che la società Catania, nel giudizio innanzi al collegio di garanzia del CONI, non rivestiva la qualità di ricorrente bensì di controinteressato; a sua, la LNB ha eccepito l’improcedibilità per mancanza di interesse in quanto il regolamento dei “ripescaggi” impediva alla ricorrente di partecipare al campionato di serie B, incorrendo la stessa nella preclusione D3 per essere stata sanzionata, nel campionato 2016/2017, per la commissione di un illecito sportivo connesso all’alterazione dei risultati di alcune partite di quel campionato.

In ogni caso, la FIGC e la LNB hanno chiesto, comunque, il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 5948/2018, è stata respinta la domanda cautelare (a sua volta, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con ord. n. 5304/2018).

Con motivi aggiunti depositati in data 7 novembre 2018 (ovvero durante la vigenza del decreto legge n. 115 del 2018 che introduceva una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle ipotesi di ammissione e di esclusione delle società sportive dalle competizioni professionistiche), la società ricorrente ha, poi impugnato, per l’annullamento (e per la condanna al risarcimento dei danni), la decisione del Tribunale federale nazionale della FIGC in data 1° ottobre 2018 (poi confermata dalla Corte federale di appello a sezioni unite del 25 ottobre 2018) con cui il ricorso proposto dal Catania Calcio è stato dichiarato inammissibile, in ragione della mancanza di un interesse qualificato in capo alla predetta società.

Al riguardo, la società Catania Calcio ha proposto le seguenti censure:

- erroneità della pronuncia di inammissibilità emessa dagli organi federali in quanto la società ricorrente, in ragione della mancata possibilità di partecipare alla fase di ripescaggio (per la quale ha presentato apposita domanda entro il termine indicato dalla stessa Federazione) in ragione della riduzione del format del campionato di serie B, gode di un interesse qualificato, trattandosi di sindacare un provvedimento amministrativo adottato nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale, nonché di un interesse a ricorrere in quanto quell’annullamento gli ha precluso ogni possibilità di partecipare al campionato di serie B;

- la pronuncia degli organi federali è altresì errata per difetto di motivazione nella misura in cui sono stati ritenuti sussistenti motivi di prevalente interesse pubblico nelle decisioni della FIGC che hanno portato alla riduzione del format del campionato di serie B. Nel caso di specie, sono invero applicabili le norme in materia di autotutela ma la Federazione nulla ha indicato con riferimento alle ragioni di pubblico interesse che potevano giustificare quelle decisioni né è stato rispettato il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria.

Esaurita l’esplicazione dei predetti motivi, la società ricorrente ha quindi riproposto le censure già avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio, sulle quali il Tribunale Federale della FIGC e, quindi, la Corte di appello federale non si sono pronunciate in ragione dell’adozione della pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato in quella sede; infine, sempre la ricorrente ha formulato una richiesta di risarcimento dei danni pari ad euro 640.000,00 per danno emergente, oltre ad euro 34.511.265,00 per lucro cessante ed euro 2.000.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

Con riferimento ai motivi aggiunti, si sono costituiti in giudizio il CONI, la FIGC, la Lega Nazionale di serie B e la Pro Vercelli 1982 srl, eccependo l’inammissibilità sotto vari profili (ovvero in ragione della mancata conversione in legge del decreto legge n. 115 del 2018, della mancanza di interesse per non avere conquistato sul campo il titolo a partecipare al campionato di serie B, per mancata impugnazione della clausola preclusiva D3 che inibiva l’eventuale ripescaggio) e chiedendo, comunque, il rigetto dei motivi aggiunti perché infondati nel merito.

Con successiva memoria, il CONI ha replicato alle osservazioni della FIGC sulla riferibilità delle decisioni assunte dal Commissario straordinario della FIGC durante l’estate del 2018.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2019, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per mancanza di interesse a ricorrere da parte della società ricorrente.

Ed invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’interesse a ricorrere deve essere, oltre che personale e diretto, anche attuale e concreto, ossia tale che, in caso di accoglimento del gravame, il soggetto consegua il vantaggio di vedere rimosso il pregiudizio effettivo derivante dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 18 febbraio 2013, n. 439; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 11 marzo 2011, n. 399).

Ed invero, nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere – quale condizione dell’azione (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2017, n. 3563) - è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato (Cass. 3 agosto 1984 n. 4616).

Ora, nel caso di specie, un eventuale accoglimento delle impugnative proposte in questa sede non recherebbe alcuna utilità alla società Catania in quanto la stessa incorrerebbe comunque nella preclusione “D3.”, contenuta nel comunicato n. 54 del 30 maggio 2018, che le impedirebbe anche solo di partecipare alla procedura di ripescaggio per l’integrazione delle vacanze creatasi nel campionato di serie B, una volta ripristinato il format a 22 squadre.

Ed invero, le impugnative in esame proposte dalla società Catania Calcio (sia nella forma del ricorso introduttivo sia in quella dei motivi aggiunti) hanno come obiettivo, nella prospettiva caducatoria, da un lato, il ripristino del format iniziale a 22 squadre del campionato di serie B nell’anno 2018/2019 (a fronte delle attuali 19) e, dall’altro, di “riportare in vita” il predetto comunicato ufficiale n. n. 54 del 30 maggio 2018 che aveva avviato la procedura di “ripescaggio” per colmare le vacanze organiche che si erano create in quel campionato (già a 22 squadre) in ragione della esclusione di n. 3 compagini sportive (Bari, Avellino e Cesena).

Ora, il predetto comunicato ufficiale n. 54 del maggio 2018, tra le varie condizioni, ha anche previsto clausole preclusive all’ammissione alla procedura di “ripescaggio” tra cui quella denominata “D3.” che, invero, dispone l’esclusione delle “società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazioni del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018…”.

Al riguardo, risulta che la società ricorrente, nella stagione 2016/2017, è stata sanzionata per illecito sportivo, anche per responsabilità oggettiva derivante da fatti imputati ad un suo tesserato; tale sanzione, peraltro, non è stata impugnata dal Catania Calcio, con ciò assumendo carattere di definitività.

Una tale sanzione ricade nel campo di applicazione della citata clausola preclusiva D3 che, come detto, comporta l’esclusione dalla procedura di ripescaggio che la società ricorrente vorrebbe “riportare in vita”.

A ciò si aggiunga che la stessa ricorrente, a differenza di altre compagini sportive (il Novara Calcio, anche se con riferimento alla diversa clausola preclusiva “D4”), non ha peraltro contestato in alcuna sede il contenuto della predetta clausola “D3”, né dinanzi agli organi di giustizia sportiva né in sede giurisdizionale.

Da ciò si ricava che, in caso di eventuale accoglimento delle impugnative in esame, alla società ricorrente sarebbe preclusa la stessa partecipazione alla procedura di ripescaggio e, pertanto, anche la mera aspirazione a partecipare al campionato di serie B, ripristinato a 22 squadre.

Tale effetto che determina l’inammissibilità della domanda caducatoria contenuta nelle impugnative si riverbera, altresì, sulla richiesta risarcitoria, pure avanzata nei motivi aggiunti.

È evidente, invero, che la mancata possibilità di poter aspirare al bene della vita (ovvero, anche la sola mera chance di partecipare alla procedura di ripescaggio e, poi, al campionato di serie B) elide in radice la presenza dell’elemento oggettivo del danno ingiusto, che unitamente a quello soggettivo (del dolo o della colpa), costituisce uno dei presupposti per poter ravvisare una responsabilità di tipo risarcitorio.

Ora, l’assenza di un tale presupposto rende quindi inammissibile anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

4. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, da dividere in parti uguali in favore dei soggetti costituiti (ovvero € 1.500,00 per ciascuno, in favore di CONI, LNB, FIGC e FC Pro Vercelli)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere"