Stipendi: la Figc precisa le condizioni di esonero

 

Se ricorre una di esse si scongiura la penalizzazione

Attraverso il comunicato ufficiale 15/A del 14 Luglio 2020 (tuttavia pubblicato questa mattina, mercoledì 15 Luglio) la Federazione Italia Giuoco Calcio ha reso note le condizioni di esclusione della sanzione di punti di penalizzazione in caso di mancato pagamento degli stipendi nei termini previsti. Di seguito il comunicato integrale:

In relazione al Comunicato Ufficiale n. 227/A del 18 giugno 2020, nel quale si è stabilito che le società professionistiche, entro il 15 luglio 2020, devono assolvere il pagamento degli emolumenti netti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e per quelle precedenti, ove non ancora soddisfatte, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 42.477,00 per la Serie A, euro 28.783,00 per la Serie B ed euro 26.644,00 per la Serie C;

 tenuto conto del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 6 luglio 2020, nel quale si è previsto che ai fini dell’esonero degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 227/A del 18 giugno 2020 e quindi dell’esclusione dalla sanzione, rileveranno soltanto: a) la pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità del credito; b) la concessione dell’integrazione salariale limitatamente al periodo autorizzato dall’INPS o da altro ente competente, fatto salvo l’obbligo di assolvere al pagamento degli emolumenti netti per il periodo escluso dal trattamento di integrazione salariale; c) gli eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti;

 considerato che la Federazione ha avuto modo di verificare come gli enti competenti non abbiano, allo stato, ancora concluso i procedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalle norme attualmente in vigore per le società di calcio;

 valutato che la suddetta indeterminatezza della tempistica degli iter autorizzativi comporta tempi di definizione diversi delle domande di integrazione salariale a fronte di identiche procedure adottate dalle società di calcio;

 ritenuto necessario, quindi, anche al fine di non creare disparità di trattamento tra le società di calcio che hanno fatto richiesta dei trattamenti di integrazione salariale, precisare ulteriormente il contenuto della previsione di cui al punto 3, lettera b), della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 227/a del 18 giugno 2020;

 visto l’art. 24 dello Statuto Federale;

 sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

che ai fini dell’esonero degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 227/A del 18 giugno 2020 e quindi dell’esclusione dalla sanzione, rileveranno soltanto: a) la pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità del credito; b) l’avvenuta presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale limitatamente al periodo autorizzato dall’INPS o da altro ente competente, fatto salvo l’obbligo di assolvere al pagamento degli emolumenti netti per il periodo escluso dal trattamento di integrazione salariale; c) gli eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti.

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.