Restituito un punto: Catania sale a quota 17

 

La C.F.A. Sezioni Unite ha accolto parzialmente il ricorso degli etnei, restituendo uno dei due punti 'sottratti'...

Dimezzata l'inibizione di Carmelo Milazzo
La Corte Federale d’Appello-Sezioni Unite, attraverso il comunicato ufficiale 065/CFA del 7 gennaio 2016, ha accolto in parte il ricorso presentato dai legali della società di Via Magenta in merito ai due punti di penalizzazione formulati ai fini del “rilascio della licenza nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015-16”. Per mezzo del punto restituito la compagine rossazzurro sale in classifica a quota 17 punti, agganciando la Paganese al dodicesimo posto. Ridotta, da quatto a due mesi, la sanzione dell’inibizione inflitta a Carmelo Milazzo, ex amministratore unico della società etnea. Respinto, infine, il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità del deferimento disposto nei confronti della società etnea, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento avuto da Pablo Cosentino.

Di seguito il testo del comunicato ufficiale 065/CFA:

1. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

2. RICORSO SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blp del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

La C.F.A. Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dal sig. Milazzo Carmelo Antonio, li accoglie in parte e, per l’effetto: - riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla società ad 1 punto; - riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Milazzo a mesi 2 di inibizione. Conferma per il resto. Dispone restituirsi le relative tasse reclamo.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO I) LETTERA C) PUNTO 1) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 5323/358pf15-16/SP/gb del 26.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015)

La C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.



La nuova classifica del Girone C della Lega Pro
Casertana 33
Foggia 31
Lecce 29
Cosenza 27
Benevento 26
Messina 22
Fidelis Andria 22
Catanzaro 22
Matera 22
Juve Stabia 20
Monopoli 19
Catania 17
Paganese 17
Akragas 16
Ischia Isolaverde 14
Melfi 14
Martina 11
Lupa Castelli Romani 5