Palazzi contesta al Catania responsabilità diretta e oggettiva

Il procuratore federale Stefano Palazzi

Il procuratore federale Stefano Palazzi 

Arrivano i deferimenti nei confronti della società e degli ex dirigenti. Sei le partite contestate (compresa Catania-Avellino).

Attraverso il proprio sito, la FIGC ha reso noti i deferimenti del procuratore federale Stefano Palazzi nei confronti del Catania e dei soggetti coinvolti nell'inchiesta "I treni del gol". Alla società etnea è stata contestata la responsabilità diretta (in virtù del coinvolgimenti dei dirigenti apicali Pulvirenti e Cosentino) e la responsabilità oggettiva (in virtù del coinvolgimento del tesserato Delli Carri) in merito a sei partite dello scorso campionato di Serie B: ai match contro Varese, Trapani, Latina, Ternana e Livorno, già nel mirino della Procura di Catania, si aggiunge anche quello contro l'Avellino (disputato il 29 marzo, il primo della striscia di vittorie consecutive della formazione rossazzurra), incontro quest'ultimo in merito al quale la stessa Procura non aveva trovato riscontri.
Di seguito, riportiamo il testo integrale del dispositivo:

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
 PULVIRENTI ANTONINO, all’epoca dei fatti Presidente della società Calcio Catania S.p.A.;
 COSENTINO PABLO GUSTAVO, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Calcio Catania S.p.A.;
 DI LUZIO PIERO, in quanto titolare di un contratto con la soc. Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale all’epoca dei fatti ha percepito il relativo compenso, pur essendo stato esonerato dal prestare attività in favore della medesima società;
 ARBOTTI FERNANDO ANTONIO, Agente di Calciatori fino al 31.3.2015 e successivamente soggetto che svolge attività rilevante nell’ordinamento federale in conseguenza dei mandati ricevuti;
 la società CALCIO CATANIA S.P.A.

per rispondere:

TUTTI
1A) della violazione di cui all'art. 9 C.G.S., perché in numero superiore a tre, si associavano tra di loro e con altri soggetti non tesserati, segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali e con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca, la cui posizione è stata separata, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS ed effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare del campionato di calcio
di serie B, nel quale era impegnata la società Calcio Catania S.p.A., mediante dazioni di denaro costituente il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli predeterminata. In particolare, PULVIRENTI Antonino in qualità di capo e promotore, DELLI CARRI Daniele e ARBOTTI Fernando Antonio, in concorso con DI LUZIO e M., con il ruolo di organizzatori, IMPELLIZZERI Giovanni Luca con il ruolo di finanziatore, COSENTINO Pablo Gustavo in qualità di partecipe.
Con l'aggravante ex art. 9 comma 2 C.G.S. per PULVIRENTI Antonino, DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni Luca, ARBOTTI Fernando Antonio e il DI LUZIO Piero quali promotori e gestori dell'associazione. In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. In Catania e su tutto il territorio nazionale.
1B) per la società calcio CATANIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., la responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da PULVIRENTI Antonino e da COSENTINO Pablo Gustavo e, ai sensi dell’art.4, comma 2, C.G.S., la responsabilità oggettiva per i
comportamenti posti in essere dal DELLI CARRI Daniele, condotte tutte descritte nel capo che precede.

2) gara Catania-Avellino del 29/03/2015 - s. s. 2014/2015 campionato di serie B.
risultato finale 1 – 0
2A) PULVIRENTI Antonino, DI LUZIO Piero, COSENTINO Pablo Gustavo, ARBOTTI
Fernando Antonio della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere - all'epoca
dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in concorso
tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra i quali il M. F. e con altri soggetti allo stato
non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B CATANIA-AVELLINO disputata il 29 marzo 2015 e terminata con
il risultato di 1-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori dell’AVELLINO allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento
o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione
o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della
competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella
dell’Avellino.
E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui
posizioni sono state separate.
Per tutti, con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
2B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 7, comma 3
CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI Antonino e
dal COSENTINO Pablo Gustavo e la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.4, comma
2 e 7, comma 4, CGS per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi
degli artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste
in essere da IMPELLIZZERI Giovanni, ARBOTTI Fernando Antonino, DI LUZIO Piero, M.
F. e da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte
descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.

3) - VARESE-CATANIA del 2/04/2015 - s. s. 2014/2015 Campionato di Serie B.
Risultato Finale 0-3
3A) PULVIRENTI Antonino, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio,
COSENTINO Pablo Gustavo, della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere
- all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione,
in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali il M. F. e con altri soggetti
allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in
corso ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della
gara del campionato di serie B VARESE - CATANIA disputata il 2 aprile 2015 e
terminata con il risultato di 0-3, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio
ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a
tale fine calciatori del VARESE allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente
accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento
della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di
quella del VARESE.
E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui
posizioni sono state separate.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
3B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 7, comma 3
CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI Antonino e
dal COSENTINO Pablo Gustavo e la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.4, comma
2 e 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli
artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in
essere da IMPELLIZZERI Giovanni, ARBOTTI Fernando Antonio, DI LUZIO Piero, M. F. e
da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte
descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
3C) PULVIRENTI Antonino, IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis,
comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per
interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse,
relative alla gara VARESE-CATANIA del 2 aprile 2015, il cui risultato era stato alterato con
le modalità di cui al capo di incolpazione che precede.
3D) per la società CALCIO CATANIA S.p.A. la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,
comma 1, e dell’art. 6, comma 4, del CGS, per le condotte poste in essere dal
PULVIRENTI Antonino, condotte tutte descritte nel capo che precede.

4)-CATANIA–TRAPANI dell’11/04/2015 - s. s. 2014/2015 Campionato di Serie B.
Risultato Finale 4-1
4A) PULVIRENTI Antonino, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio,
COSENTINO Pablo Gustavo, della violazione dell'art.7 commi 1 e 5 del CGS, per avere -
all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in
concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali il M. F. e con altri soggetti allo
stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B CATANIA-TRAPANI disputata l’11 aprile 2015 e terminata con il
risultato di 4-1, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori del TRAPANI allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento
o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione
o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento
della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di
quella del Trapani.
E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui
posizioni sono state separate.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
4B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 7, comma 3
CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI Antonino e
dal COSENTINO Pablo Gustavo e la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.4, comma
2 e 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli
artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in
essere da IMPELLIZZERI Giovanni, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio, M. F. e
da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte
descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
4C) PULVIRENTI Antonino, IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis,
comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per
interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse,
relative alla gara CATANIA-TRAPANI dell’11 aprile 2015, il cui risultato era stato alterato
con le modalità di cui al capo di incolpazione che precede.
4D) per la società CALCIO CATANIA S.p.A. la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,
comma 1, e dell’art. 6, comma 4, del CGS, per le condotte poste in essere dal
PULVIRENTI Antonino, condotte tutte descritte nel capo che precede.

5) LATINA-CATANIA del 19 aprile 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del
campionato di serie B terminata 1-2
5A) PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Pablo Gustavo, DI LUZIO Piero, ARBOTTI
Fernando Antonio, della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere -
all'epoca dei fatti, ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione,
in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali il M. F. e con altri soggetti
allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in
corso ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della
gara del campionato di serie B LATINA-CATANIA disputata il 19 aprile 2015 e terminata
con il risultato di 1-2, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori del LATINA allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o
nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o
accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione
degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di raggiungere un
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione
sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella del Latina.
E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui
posizioni sono state separate.
5B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 7, comma 3
CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI Antonino e
dal COSENTINO Pablo Gustavo e la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.4, comma
2 e 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli
artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in
essere da IMPELLIZZERI Giovanni, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio, M. F. e
da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte
descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
5C) PULVIRENTI Antonino, IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis,
comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per
interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse,
relative alla gara LATINA-CATANIA del 19 aprile 2015, il cui risultato era stato alterato con
le modalità di cui al capo di incolpazione che precede.
5D) per la società CALCIO CATANIA S.p.A. la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,
comma 1, e dell’art. 6, comma 4, del CGS, per le condotte poste in essere dal
PULVIRENTI Antonino, condotte tutte descritte nel capo che precede.

6) CATANIA-TERNANA del 24 aprile 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del
campionato di serie B terminata 2-0
6A) PULVIRENTI Antonino, COSENTINO Pablo Gustavo, DI LUZIO Piero, ARBOTTI
Fernando Antonio, della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere -
all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione, in
concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali il M. F. e con altri soggetti allo
stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso
ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara del
campionato di serie B CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con
il risultato di 2-0, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero
compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale
fine calciatori della TERNANA allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente
accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento
della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di
quella della TERNANA.
E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui
posizioni sono state separate.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
6B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 7, comma 3
CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI Antonino e
dal COSENTINO Pablo Gustavo e la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.4, comma
2 e 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli
artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in
essere da IMPELLIZZERI Giovanni, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio, M. F. e
da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte
descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
6C) PULVIRENTI Antonino, IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis,
comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per
interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse,
relative alla gara CATANIA-TERNANA disputata il 24 aprile 2015 e terminata con il
risultato di 2-0, il cui risultato era stato alterato con le modalità di cui al capo di
incolpazione che precede.
6D) per la società CALCIO CATANIA S.p.A. la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,
comma 1, e dell’art. 6, comma 4, del CGS, per le condotte poste in essere dal
PULVIRENTI, condotte tutte descritte nel capo che precede.

7) CATANIA-LIVORNO del 2 maggio 2015 – stagione sportiva 2014/2015 del
campionato di serie B terminata 1-1
7A) PULVIRENTI Antonino, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio,
COSENTINO Pablo Gustavo, della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere
- all'epoca dei fatti ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al primo capo di incolpazione,
in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra quali il M. F. e con altri soggetti
allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in
corso ulteriori indagini penali- posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della
gara del campionato di serie B CATANIA-LIVORNO disputata il 2 maggio 2015 e
terminata con il risultato di 1-1, offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio
ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a
tale fine calciatori della LIVORNO allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente
accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la
partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento
della competizione sportiva.
E in concorso anche con DELLI CARRI Daniele e IMPELLIZZERI Giovanni, le cui
posizioni sono state separate.
Per tutti con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
7B) per la società CALCIO CATANIA S.p.A., ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 7, comma 3
CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal PULVIRENTI Antonino e
dal COSENTINO Pablo Gustavo e la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt.4, comma
2 e 7, comma 4, per le condotte poste in essere dal DELLI CARRI Daniele e, ai sensi degli
artt.7 comma 4 e 4, comma 5 CGS, la responsabilità presunta per le condotte poste in
essere da IMPELLIZZERI Giovanni, DI LUZIO Piero, ARBOTTI Fernando Antonio, M. F. e
da altri soggetti non tesserati e allo stato non identificati o in corso di compiuto
accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte
descritte nel capo che precede.
Con l'aggravante di cui all'art.7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione della gara e
della pluralità di illeciti posti in essere.
7C) PULVIRENTI Antonino, IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis,
comma 1 e dell’art. 6 del CGS, per avere effettuato scommesse direttamente o per
interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso ad effettuare scommesse,
relative alla gara CATANIA-LIVORNO disputata il 2 maggio 2015 e terminata con il
risultato di 1-1, il cui risultato era stato alterato con le modalità di cui al capo di
incolpazione che precede.
7D) per la società CALCIO CATANIA S.p.A. la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,
comma 1, e dell’art. 6, comma 4, del CGS, per le condotte poste in essere dal
PULVIRENTI, condotte tutte descritte nel capo che precede.

8) MESSINA – ISCHIA ISOLA VERDE DEL 18/04/2015 - S. S. 2014/2015 CAMPIONATO
DI LEGA PRO.
8A) IMPELLIZZERI Giovanni Luca, della violazione dell'art. 1bis, comma 1 e dell’art. 6 del
CGS, avendo il medesimo posto in essere un’illecita attività conoscitiva finalizzata a
scommettere, direttamente o per interposta persona, sulla gara MESSINA – ISCHIA
ISOLA VERDE del 18.04.2015, previa verifica della predeterminazione del risultato e
avendo il medesimo effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla medesima gara,
con le modalità come sopra descritte.
8B) IMPELLIZZERI Giovanni Luca ,della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di
Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura
Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara MESSINA-ISCHIA ISOLA
VERDE del 18/04/2015.