Manuale Licenze Nazionali 2021/22

 

La Figc ha comunicato i criteri per ottenere l'iscrizione al prossimo campionato.

Di seguito, la parte del comunicato Figc relativa ai criteri legali ed economico finanziari richiesti dal Manuale Licenze Nazionali 2021/22 ai fini dell'iscrizione al prossimo campionato.
(Clicca qui per consultare il documento integrale, comprendente anche i criteri infrastrutturali, sportivi e organizzativi)

SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2021/2022
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Le società, per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2021/2022, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.
TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
A) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2021, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.
In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2019, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2021, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.
In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale, di cui alla circolare FIFA n. 1709 del 13 febbraio 2020, lettera a), dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’ art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.
In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;
4) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;
5) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;
6) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.
L’inosservanza del termine del 31 maggio 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.
7)
depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”);
8) depositare presso la Co.Vi.So.C. il prospetto contenente l’indicatore di Patrimonializzazione (P/A), di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VII, delle NOIF, determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico.
Ai fini della determinazione del numeratore, non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020. Tale perdita deve essere distintamente indicata nelle note esplicative della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021.
In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 16 giugno 2021.
L’inosservanza del medesimo termine del 31 maggio 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2021/2022.
B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 28 giugno 2021, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale
C) Le società devono, entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, osservare i seguenti
adempimenti:

1)
depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla F.I.G.C.. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;
2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore dellab medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da:
a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;
b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR soprarichiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.
Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.
Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.
L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente;
3) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;
4) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
5) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., diversi da quelli del precedente punto 4), depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
6) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2020, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:
a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;
d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, ove non sia stata depositata in precedenza.
Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
7) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, intervenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:
a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punto 3), ove non siano stati depositati in precedenza;
b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punto 3), ove non siano stati depositati in precedenza;
c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punto 3), ove non sia stata depositata in precedenza;
d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2021, ove non sia stata depositata in precedenza.
Le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
8) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;
9) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;
10) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 8): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;
11) assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
12) assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore, delle ritenute Irpef, relativi a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.
In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
13) assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di febbraio 2021 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 11): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto.
In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
14) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
15) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 28 febbraio 2021. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;
16) assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2017 e 2018, nonché al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, il pagamento delle rate scadute al 28 febbraio 2021, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento.
17) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2020, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio d’esercizio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
18) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione della società di revisione (limited review);
19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 17), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 17), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 18), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
22) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 18), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
23) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui alla precedente lettera A), punto 7), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
24) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui alla precedente lettera A), punto 7), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
25) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto ripianamento della eventuale carenza patrimoniale ai fini del raggiungimento della misura minima dell’indicatore di Patrimonializzazione, di cui alla precedente lettera A), punto 8) mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) versamenti in conto copertura perdite;
c) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo del saldo attivo finanziario al 28 giugno 2021, IVA esclusa, derivante dalle operazioni correlate ai trasferimenti dei calciatori in ambito nazionale, per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti e la cui contabilizzazione non sia stata rilevata nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 di cui alla precedente lettera A), punto 7).
Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi alla Lega di competenza entro il termine del 28 giugno 2021. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, in ambito nazionale, fino al termine della stagione sportiva 2021/2022; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento dell’indicatore di Patrimonializzazione una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza, alla data del 28 giugno 2021, tra le operazioni attive e quelle passive;
f) utilizzo di crediti certi, liquidi ed esigibili al 28 giugno 2021 derivanti da forme di mutualità destinate alle società, a condizione che la contabilizzazione di tali crediti non sia stata rilevata nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui alla precedente lettera A), punto 7).
D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera C) effettuati successivamente al termine perentorio del 28 giugno 2021, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
E) L’inosservanza del termine perentorio del 28 giugno 2021, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A) e C) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2021/2022.