Il Tar respinge la domanda cautelare del Catania

Fonte: Il Quotidiano della PA.it

Fonte: Il Quotidiano della PA.it 

Il club etneo chiedeva la sospensione delle delibere Figc, del calendario di B e della decisione del Collegio di Garanzia.

A seguito della discussione del ricorso promosso dal Catania al Tar del Lazio, avvenuta nella giornata di ieri, il giudice amministrativo ha sciolto oggi le riserve, respingendo la domanda cautelare del club rossazzurro, che mirava a sospendere l'efficacia della decisione del Collegio di Garanzia dello scorso 11 settembre, delle delibere Figc del 13 agosto che hanno modificato le Noif, delle delibere della Lega B inerenti il blocco dei ripescaggi e del calendario della Serie B 2018/19 pubblicato il 14 agosto.

Di seguito, la parte dell'ordinanza del Tar in cui si motiva la decisione:
"Considerato che, nell’ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice amministrativo l’adozione di una qualunque misura cautelare;

- che, per quanto riguarda il fumus boni iuris, il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante non risulta che abbia ancora impugnato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 115 del 2018, la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre scorso con riferimento al format del campionato di serie B;

- che, con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), vanno poi valutate le conseguenze che, alla luce dell’attuale situazione di fatto, un’eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso in esame potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi;

- che, ad avviso del Collegio, proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate;

- che, peraltro, l’auspicata acquisizione del titolo a partecipare al campionato di serie B, allo stato, non costituisce una conseguenza immediata dell’eventuale accoglimento nel merito delle domande proposte con il ricorso in esame, anche in ragione del fatto che risultano proposti ricorsi (o comunque potranno essere riproposti ai sensi del citato decreto legge n. 115 del 2018) aventi ad oggetto la legittimità della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 7 formazioni su – eventuali - tre posti disponibili);

- che, alla luce di quanto sopra esposto, non risultano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare che, va pertanto, respinta;"

A commento dell'ordinanza del Tar, il giornalista Alessandro Vagliasindi, attraverso il proprio profilo twitter, ha fatto rilevare un errore in cui è incorso il giudice amministrativo: "Il Tar Lazio ha commesso un grossolano errore, contestando al Catania profili di procedibilità del ricorso,per non aver impugnato la decisione del Tfn del 28.9 (invece già appellata dal club etneo). Il Tar ha confuso la posizione del Catania con quella del Siena...Incredibile".
"L'errore commesso dal Tar Lazio, - precisa Vagliasindi rispondendo al quesito di un follower - comporta che il Catania andrà subito al Consiglio di Stato, chiedendo l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico".