Bando modificato ed integrato: la vendita del Catania è ancora possibile

Il Palazzo di Giustizia di Catania

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Il Tribunale di Catania ha pubblicato le modifiche del bando relativo alla vendita del sodalizio etneo

La sezione fallimentare del Tribunale di Catania, nelle figure del Giudice Delegato Dott.ssa Alessandra Bellia e dei Curatori Avv. Alessandra Leggio e Dott. Niccolò Notarbartolo, ha modificato e integrato il bando relativo alla vendita del Catania Calcio. In virtù di queste modifiche ed integrazioni la vendita del Calcio Catania è ancora possibile.

In sostanza, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del possibile pregiudizio che poteva derivare ai creditori da una liquidazione successiva alla predisposizione del programma da parte del curatore fallimentare e dell'approvazione dei creditori. Per questi passaggi sarebbe servito del tempo che avrebbe reso invano la stessa cessione del Catania. Ma l'art. 104, comma 7 della Legge Fallimentare, proprio con riferimento a casi del genere, consente che il curatore possa procedere alla liquidazione (cioè alla vendita del Catania) prima dell'approvazione del programma.
Inoltre il Tribunale ha agito in deroga alle ordinarie modalità di vendita previste dalla legge, che richiederebbero che il curatore effettui la pubblicità della procedura competitiva (mediante la pubblicazione del relativo avviso) almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa. Viste le condizioni di oggettiva urgenza sottese alla vendita, da rinvenirsi nell’imminente pericolo di perdita del titolo sportivo, connessa alle imminenti scadenze degli adempimenti relativi alla partecipazione al campionato, è stata autorizzata la procedura competitiva nei più ristretti termini già previsti dal bando originario.

Per il resto, la nuova versione del bando è perlopiù una riproduzione del precedente, con l'aggiunta di un paio di importanti precisazioni, tra le quali quella relativa alle quote contese dalla Salvatore Massimino s.r.l. (che rivendica il 25,5%), la cui omissione da parte di Finaria aveva dato causa alla revoca del concordato ed al conseguente fallimento: "Si precisa che è pendente dinanzi la Corte di Cassazione il giudizio R.G. 22477/2019 che oppone la società di costruzioni Salvatore Massimino S.r.l. a Finaria ed ha ad oggetto l’impugnazione di due delibere assembleari di Calcio Catania del 1992 e del 1993 e la titolarità delle azioni di Calcio Catania S.p.a. nella misura del 25,5%".
L'altra precisazione riguarda le recenti vicende amministrative del Catania: "Si precisa, altresì, che nella data room sono depositate le delibere di assemblea straordinaria di Calcio Catania S.p.a. del 17/1/2020 e del 23/04/2020 relative ad atti modificativi del capitale sociale di Calcio Catania S.p.a.. In particolare con la delibera del 17.01.2020 è stata deliberata, in ragione della intervenuta perdita ultrazzerante, la riduzione del capitale sociale a euro 0,00 (zero virgola zero zero) con contestuale aumento da offrirsi ai soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni e da sottoscriversi nel termine di trenta giorni dal deposito dell’offerta di opzione, con la previsione, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei medesimi soci, di un ulteriore termine di giorni trenta per la collocazione presso terzi. Con la, successiva delibera del 23/4/2020 è stato deliberato, in ragione del mancato intervenuto aumento di capitale sociale sotto nessuna forma e in ragione dell’applicabilità dell’art. 6 d. lgvo 8/04/2020 n. 23, il differimento della delibera sull’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 comma I".