Aggiornato: Apr 1, 2008

Giudice sportivo: una giornata a Mascara


Queste sono le decisioni del giudice sportivo della serie A.
Due giornate: Nesta (Milan)
Una giornata: Blasi (Napoli), Codrea, Frick (Siena), Dabo (Lazio), Grella (Torino), Mascara (Catania), Pizarro (Roma).

Ammonizione con diffida con ammenda di € 1.000,00
BAIOCCO Davide (Catania): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Decima sanzione).

Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari, Davide Ballardini, per avere contestato platealmente una decisione arbitrale e rivolto un'espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara.


SOCIETA'
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore e, al 44° del secondo tempo, fatto esplodere sette petardi e lanciato tre fumogeni nel recinto e sul terreno di giuoco, determinando in tal modo una breve interruzione della gara; per avere altresì, nel corso del secondo tempo, esposto uno striscione di enormi dimensioni recante espressioni di tenore offensivo per le Istituzioni, mentre la maggioranza del pubblico manifestava chiaramente la propria dissociazione da tale comportamento; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) d) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.


Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di alcune persone non autorizzate, determinando in tal modo, al 30° del primo tempo, una breve interruzione del giuoco; per avere altresì, al 22° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.


Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere cinque petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.


Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso un bengala e due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.


Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi; recidiva.


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