Il TFN accoglie il ricorso del Novara

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti Presidente; dall’Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Nicola Terra, si è riunito il giorno
17.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”(258) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA DOTT. MASSIMO DE SALVO, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL CU N. 54 DEL 30.5.2018 RELATIVAMENTE AI CRITERI DI RIPESCAGGIO NELLE CATEGORIE PROFESSIONISTICHE.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, annulla la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al CU n. 54 DEL 30.5.2018 nella parte in cui a pag. 14, punto D.4 del CU sopra richiamato, si legge che “le Società che hanno scontato nelle s.s. 15-16, 16-17 e 17-18 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico”.