G.S.: 1.000 euro di ammenda al Catania

Il Giudice Sportivo ha inflitto un'ammenda di mille euro al Catania "...per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 30° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuto consecutivamente per cinque minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto
per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".