TFN: respinto il ricorso del Giorgione contro l'ammissione del nuovo Catania in D

 

Un caso giudiziario passato quasi sotto traccia ha coinvolto nelle scorse settimane il nuovo Catania

E' passata quasi sotto traccia, negli scorsi giorni, una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il nuovo Catania.

Protagonista il Giorgione, compagine veneta che milita in Eccellenza e che, in virtù del proprio primo posto della graduatoria per i ripescaggi in Serie D, avanzava domanda di ripescaggio alla LND. Quest'ultima, tuttavia, chiudeva la partita dell'organico di quarta serie ammettendo, oltre alle 165 squadre regolarmente iscritte, il nuovo Catania in soprannumero ai sensi dell'art. 52 comma 10 NOIF, senza procedere ad ulteriori ripescaggi.

Il Giorgione si è ritenuto leso da tale decisione ed ha impugnato i relativi provvedimenti, chiedendo al TFN di essere ammessa in Serie D in sostituzione oppure in aggiunta al Catania. Il ricorso è stato notificato alla società etnea, in quanto società controinteressata, che si è costituita allineandosi alla difesa della LND, che contestava le richieste della società veneta e rivendicava la legittimità del proprio operato.

Lo scorso 1 settembre il TFN si è pronunciato, rigettando il ricorso e condannando anche il Giorgione alle spese in favore della LND e del Catania nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle due parti. Riportiamo di seguito la motivazione, che è stata pubblicata nella giornata di ieri (qui il pdf).

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 1° settembre 2022, sul ricorso ex art. 86 CGS - FIGC con istanza di misure
cautelari monocratiche ex art. 96 CGS - FIGC proposto dalla società ASD Giorgione Calcio 2000 contro Lega Nazionale Dilettanti
– LND, nonché nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, Dipartimento Interregionale – LND e società Catania
SSD a RL avverso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 3 agosto 2022 e pubblicata
con il C.U. n. 51 del 4 agosto 2022 nella parte in cui il Consiglio Direttivo LND deliberava la “ammissione al Campionato di Serie
D della società Catania SSD a RL, in soprannumero ai sensi dell’art. 52 comma 10 NOIF” nonché ogni altro provvedimento
presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente,
la seguente
DECISIONE


FATTO
Con ricorso ex art. 86 CGS la società ASD Giorgione Calcio 2000 (da ora anche la ricorrente o l’istante) ha impugnato la delibera
assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in data 3 agosto 2022, pubblicata con il C.U. n. 51 del successivo
giorno 4, nella parte in cui è stata deliberata la “ammissione al Campionato di Serie D della società CATANIA SSD A RL, in
soprannumero ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF”, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato
e conseguente.
La ricorrente ha premesso di aver vinto il girone B del Campionato di Eccellenza Regione Veneto 2021/2022 e di essere stata
conseguentemente ammessa alla successiva fase dei play off per accedere al Campionato Nazionale di Serie D senza tuttavia
riuscirvi.
Nel frattempo, con il C.U. n. 1 in data 1° luglio 2022, la Lega Nazionale Dilettanti deliberava la disciplina applicabile in caso di
vacanza di organico del Campionato di serie D sino al raggiungimento del numero massimo ordinario di 162 società ammesse a
partecipare a detto Campionato. Nel medesimo provvedimento, era fatta espressamente salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10,
NOIF.
Successivamente, in esito a varie vicende (estranee al presente ricorso), il numero delle società ammesse al Campionato di Serie D
era risultato pari a 165, che veniva aumentato a 166, anche per ragioni di omogeneità e di parità numerica, con l’ammissione in
soprannumero della società controinteressata, ritualmente evocata nel procedimento con il ricorso.
Nel frattempo, la ricorrente aveva presentato domanda di ripescaggio nella cui graduatoria formata dalla Lega Nazionale Dilettanti
essa risultava prima.

Ciò premesso, la ricorrente, ampiamente motivata la competenza a decidere di questo Tribunale, ha rappresentato la propria
legittimazione ad agire e il proprio interesse al ricorso, dati dal fatto che a Lega Nazionale Dilettanti, per raggiungere il numero di
166 squadre avrebbe dovuto attingere alla graduatoria per i ripescaggi (ove la ricorrente era prima) e non procedere all’ammissione
in soprannumero della società Catania.
La delibera pubblicata con il C.U. n. 51 del 4 agosto 2022 è stata quindi impugnata per illegittimità/irragionevolezza.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che la normativa federale (art. 49 NOIF) stabilisce solamente che il numero dei gironi del
Campionato Nazionale di Serie D deve essere pari a 9, essendo poi rimessa alla Lega Nazionale Dilettanti la determinazione del
numero delle società chiamate a comporre ciascun girone nell’ambito di quelle ammesse al Campionato.
La ricorrente ha quindi segnalato che tutti gli anni il numero massimo ordinario di società da ammettere (negli ultimi anni tra 162 e
166) è variato in aumento e che, almeno degli ultimi due anni, per raggiungere il numero pari di società si è fatto ricorso alla
graduatoria per i ripescaggi.

Quindi, ha assunto la ricorrente, l’organico del Campionato di Serie D va completato facendo ricorso alle procedure di ammissione
e solo a valle di ciò, in caso di situazioni patologiche o vuoti anche determinati da ricorsi, potrà attivarsi la procedura dei ripescaggi
ovvero delle amissioni ex art. 52, comma 10, NOIF.
Giammai attivando direttamente tale ultima procedura.
Conseguentemente, la ricorrente deve essere ammessa al Campionato di Serie D 2022/2023, applicando la graduatoria dei
ripescaggi, e solo successivamente ricorrere alla previsione dell’art. 52, comma 10, NOIF.
La ricorrente ha richiesto l’assunzione di misure cautelari, sia monocratiche che collegiali, atte ad evitare che la Lega Nazionale
Dilettanti possa procedere alla formazione dei gironi; atto non reclamabile ai sensi dell’art. 32, comma 5, Regolamento LND.
Ha infine concluso per l’annullamento della delibera impugnata, con ammissione della ricorrente al Campionato di Serie D
2022/2023 in sostituzione ovvero in aggiunta alla società Catania SSD A RL.

Con decreto n. 1/TFNSD-2022-2023 in data 23 agosto 2022, il Presidente del Tribunale, rilevato che sussistevano astrattamente le
ragioni di urgenza derivanti dall’inizio del Campionato per la data del 4 settembre, mentre la definizione dei nove gironi non
poteva incidere sul ricorso proposto questo riguardando l’ammissione al Campionato de quo, ha fissato l’udienza per la
discussione e decisione sulle richieste misure cautelari collegiali per l’udienza del 26 agosto 2022, ore 14:30, con abbreviazione dei
termini di comparizione e facoltà delle parti di depositare memoria ed eventuali documenti sino alle ore 09:00 dello stesso 26
agosto.

Si è costituita la Lega Nazionale Dilettanti (da ora anche la Lega o la resistente) deducendo l’infondatezza delle tesi della ricorrente
e chiedendo il rigetto delle istanze cautelari atteso che: a) il C.U. n. 1 2022-2023 della Lega dispone chiaramente che la carenza di
organico sia colmata con i ripescaggi solo nel caso in cui il numero delle società risultate ammesse fosse stato inferiore a 162; b) in
ogni caso è fatta salva l’applicazione della procedura prevista dall’art. 52, comma 10, NOIF, peraltro di rango superiore rispetto a
quelle regolamentari della Lega; c) conseguentemente, non sussiste, in presenza del raggiungimento del numero massimo ordinario
di società ammesse, alcuna disposizione che preveda la previa attivazione della procedura di ripescaggio; i presunti precedenti citati
nel ricorso dimostrano esattamente il contrario di quanto ivi sostenuto essendo intervenuti i ripescaggi dopo la procedura ex
ripetuto art. 52 ovvero conseguenza di provvedimenti giurisdizionali.
Dedotta altresì l’insussistenza del periculum, ha concluso per il rigetto delle richieste della ricorrente.

Si è costituita anche la società SSD Catania che ha anch’essa dedotto l’infondatezza delle tesi della ricorrente per le medesime
ragioni dedotte dalla Lega, concludendo per il rigetto delle istanze cautelari.
All’udienza del 26 agosto, le parti hanno esposto oralmente le rispettive tesi, ciascuna insistendo per le conclusioni rassegnate negli
scritti.

All’esito della Camera di Consiglio, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris
“stante il dettato del C.U. LND n. 1 – s.s. 2022/2023, a tenore del quale l’ammissione al Campionato di serie D di società non
aventi già il relativo titolo sportivo è loro prioritariamente consentita nel caso di vacanza dell’organico “ordinario”, nella specie
individuato in 162 società, laddove – per la s.s. 2022/2023 – risultavano già ammesse alla data del 3 agosto 2022 165 società”,
nonché l’insussistenza del periculum risultando questo connesso all’inizio del Campionato, fissando per la discussione del merito
l’udienza del 1° settembre, con riduzione dei termini di comparizione, con facoltà delle parti di depositare nuova memoria ed
eventuale nuova documentazione.
La Lega ha depositato una breve memoria reiterativa.
All’udienza del 1° settembre, le parti hanno ampiamente discusso ribadendo le proprie posizioni.

DIRITTO
La fattispecie oggetto di giudizio trova disciplina nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2022 della Lega, a tenore del quale (per la parte di
interesse) “In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2022/2023, nel Campionato di serie D verrà mantenuto il numero
di Società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L’eventuale vacanza di organico del
Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo ordinario di 162 Società partecipanti al
suddetto Campionato. Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF”.
La disposizione è chiara nel suo lessico e nella sua articolazione e non consente altra interpretazione che non sia la seguente:
a) il numero massimo ordinario per la s.s. 2022/2023 di società ammesse al Campionato di Serie D è pari a 162 società;
b) il numero delle società ammesse in esito alla relativa procedura (per titolo sportivo e sussistenza degli altri requisiti) al
Campionato medesimo verrà mantenuto;
c) l’eventuale carenza di organico deficitario rispetto al numero massimo ordinario di 162 società sarà completata;
d) resta comunque salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, NOIF.
Questa disposizione va coordinata con quelle contenute nel C.U. n. 62 del 10 giugno 2022 riguardante le domande di ammissione
al Campionato di Serie D 2022/2023 – Sezione “Società non aventi diritto”, per tali intendendosi ovviamente quelle prive del
relativo titolo sportivo. Oltre a indicare tutta la documentazione necessaria al fine, alla pagina 3, evidenziata nei suo caratteri si
legge “L’inosservanza del termine perentorio dell’8 luglio………..comporterà l’esclusione della Società dalla graduatoria delle
“Società non aventi titolo” per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2022/2023”.

Si ha, quindi, conferma letterale che la graduatoria delle “Società non aventi titolo” poteva essere utilizzata solo per il
completamento dell’organico 2022/2023, come già detto fissato al numero di 162 società.
Avendo, al riguardo, la ricorrente presentato la domanda di “ripescaggio” (peraltro accettata con posizionamento al primo posto),
era evidentemente a piena conoscenza di dette disposizioni.
Senonché, per la s.s. 2022/2023, come anche la ricorrente ha ricordato fin dal ricorso, il numero delle società ammesse è stato pari
a 165 società, con mantenimento del relativo numero (cfr. supra, lett. b) e senza possibilità di completare l’organico con il ricorso
alla graduatoria delle “Società non aventi titolo” (cfr. supra, lett. c) e C.U. n. 62 del 10 giugno 2022).
Chiuso, così, il procedimento di ammissione al Campionato di Serie D “ Resta comunque salva l’applicazione dell’art. 52, comma
10, delle NOIF”.
Ciò che è stato fatto, ammettendo in soprannumero, con provvedimento non ordinario del Presidente Federale, d’intesa con il
Presidente della LND, la società odierna controinteressata.
Questa la piana e inequivoca lettura delle disposizioni applicabili alla fattispecie oggetto del ricorso.
Dal che discende che tutte le diverse argomentazioni proposte dalla ricorrente sono assai distanti dal significato e dalle finalità di
dette disposizioni, cui attribuiscono una portata che esse non hanno minimamente, stravolgendone l‘articolato, chiaro e inequivoco,
come peraltro ben affermato dal Tribunale nella ordinanza assunta in esito alla Camera di Consiglio del 26 agosto 2022.
In conclusione, il Tribunale, per le ragioni esposte, ritiene il ricorso manifestamente infondato e meritevole di condanna alle spese,
ex art. 55 CGS; spese che, equitativamente, si liquidano in €. 1.000,00 in favore ciascuna della Lega Nazionale Dilettanti e della
società SSD Catania a RL.

P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD
Giorgione Calcio 2000.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della Lega Nazionale Dilettanti e della società Catania SSD a RL
che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle due parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente
del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL PRESIDENTE RELATORE
Carlo Sica
Depositato in data 2 settembre 2022

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia