TFN: deferiti Gianluca Astorina e il Calcio Catania

Gianluca Astorina, amministratore unico del Catania

Gianluca Astorina, amministratore unico del Catania 

Il comunicato emesso dalla FIGC

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, ha deferito Gianluca Astorina, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club etneo, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31/12/2019. Nel comunicato emesso dalla FIGC si evince il deferimento anche per la società Calcio Catania per responsabilità diretta.

Il testo integrale:


Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
 Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo II), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31/12/2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

 La Società CALCIO CATANIA S.p.A.:
- per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.:
- per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.;
- per la violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo II), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020:
- per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31/12/2019 ;
- con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..