Sentenza CFA: ridotta a -9 la penalizzazione del Catania

 

Parzialmente accolto il ricorso del Catania. Confermate le sanzioni a Pulvirenti e Cosentino.

Di seguito, il testo integrale della sentenza della CFA in merito al ricorso presentato dal Catania contro la sentenza di primo grado del processo sportivo che ha coinvolto la società etnea:

CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
RIUNIONE GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015
Proc. n. 1244/1064pf14-15/SP/ac del 28.7.2015

1. Ricorso Sig. PABLO GUSTAVO COSENTINO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa) avverso la sanzione della inibizione di anni 4 e ammenda di € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
RESPINTO

2. Ricorso Sig. DI LUZIO PIERO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club) avverso la sanzione della inibizione di anni 5 più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, e ammenda di € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n.15/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Conferma nel resto. Respinge l’istanza di stralcio.

3. Ricorso Sig. PULVIRENTI ANTONINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa) avverso la sanzione della inibizione di anni 5 e ammenda di € 300.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
La C.F.A. dà atto della RINUNCIA formalizzata in sede di udienza e dichiara ESTINTO il procedimento.

4. Ricorso CALCIO CATANIA avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B S.S. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e ammenda di € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la penalizzazione a punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza Stagione Sportiva 2015/2016. Conferma per il resto.