Il Consiglio di Stato accoglie la domanda cautelare della Lega B

Foto: hellaslive.it

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Sospesi gli effetti dell'ordinanza del Tar, ripristinato lo scenario precedente. Martedì 30 ricorso del Catania e Consiglio Figc.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare della Lega B, che aveva chiesto la sospensione dell'ordinanza cautelare del Tar del 25 ottobre, con la quale erano stati sospesi i provvedimenti oggetto della questione del format della Serie B e dei ripescaggi. Per l'effetto, gli stessi provvedimenti tornano in vigore, a tre giorni dal Consiglio Federale convocato dal presidente Gravina, che sarà chiamato a sbrogliare la matassa.
Il giornalista Alessandro Vagliasindi, sul proprio profilo twitter, ha reso noto che sempre martedì 30 ottobre "il Catania discuterà al Consiglio di Stato il proprio ricorso cautelare (rinvio dal 25.10), e che del Collegio non farà parte Perotti, il Giudice che ha firmato il decreto cautelare di oggi".

Questa la motivazione della decisione odierna del Consiglio di Stato:
"Rilevato che, prima facie, non appare sussistere un sufficiente fumus boni iuris in merito all’effettivo superamento – da parte del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell’adozione degli atti impugnati – dei limiti della delega conferitagli, proprio in ragione dell’ampiezza del relativo oggetto, concernente “tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari”;

Ritenuto che, allo stato, le considerazioni di cui alla decisione del Tribunale Federale Nazionale 1° ottobre 2018, n. 22, circa la qualificazione della posizione delle società non “ripescate” (tra cui la qui interessata Novara Calcio s.p.a.) in relazione al da loro auspicato “ripescaggio”, appaiono corrette, in ragione della natura degli atti cui fanno fronte; e ciò anche alla luce delle considerazioni di cui a Corte Cost. 11 febbraio 2011, n. 49;

Rilevato, quanto al periculum in mora, che nel dovuto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello generale alla sicurezza e garanzia del regolare ulteriore svolgimento dei campionati ormai già in corso allo stato permane prevalente, anche per la sua ora accentuata caratterizzazione;

Considerato infine che comunque continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi dei campionati (cfr. Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49);

Considerato pertanto che appaiono sussistere i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, per la concessione dell’invocata misura cautelare monocratica ex art. 56 Cod. proc. amm.;"

Il giudice amministrativo ha fissato per la discussione del ricorso l'udienza del 15 novembre 2018.