Deferimento-bis: solo un'ammenda per il Catania

Antonino Pulvirenti

Antonino Pulvirenti 

Scongiurate ulteriori penalizzazioni. Ammenda anche per Pulvirenti, inibizioni per Delli Carri, Di Luzio e Arbotti.

Si è pronunciato stamane il TFN in merito ai deferimenti del Catania per le gare con Brescia e Bologna della stagione 2014/15. Queste le sanzioni inflitte:

- Pulvirenti Antonino, € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) di ammenda;
- Delli Carri Daniele, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Di Luzio Piero, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione oltre ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;
- Arbotti Fernando Antonio, 3 (tre) mesi di inibizione oltre a 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Calcio Catania Spa, € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda.

Secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, "Gli addebiti contestati, relativi alle partite Bologna – Catania del 27/4/2015 e Brescia – Catania del 9/5/2015, derivano dalla acquisizione degli atti e documenti dell’indagine penale, in essere presso il Tribunale di Catania, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive. Gli atti e documenti forniscono un quadro completo finalizzato a valutare - anche in autonomia rispetto alle precedenti decisioni - se i deferiti, in relazione alle suddette partite, debbano essere sanzionati per la violazione degli articoli contestati.
L’esame delle risultanze probatorie evidenzia, con chiarezza, la esistenza sia di un linguaggio criptico convenzionale, sia di una fitta rete di rapporti tra i soggetti coinvolti, il tutto finalizzato alla alterazione del risultato delle partite oggi contestate disputate dal Catania Calcio ed alla effettuazione di scommesse con esito certo da cui ottenere un rilevante vantaggio economico. Particolare rilevanza assumono le dichiarazioni confessorie rese dal Sig. Pulvirenti e dal Di Luzio.
Il comportamento dei deferiti, anche se non configura la più grave fattispecie dell’illecito sportivo, deve essere sanzionato in quanto ben lontano dai principi dell’ordinamento sportivo e dello sport in generale. L’art. 1 bis del CGS impone alle Società, dirigenti, atleti, ecc. di conformare il proprio comportamento ai principi di “lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. La semplice lettura delle intercettazioni e degli atti di indagine induce questo Tribunale a ritenere che, nel caso in esame, il comportamento dei deferiti sia stato ben lontano dai suddetti principi.
In merito alla determinazione delle sanzioni di entrambi i deferimenti, oggi riuniti, nonché all’applicazione dell’istituto della “continuazione” richiesta anche dalla Procura, questo Tribunale tiene in considerazione i principi enunciati nei precedenti C.U.."